Risposta a interpello AdE n. 56/2024 - «Il nuovo regime Patent Box introdotto dall'art. 6 del D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, prevede una maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e lo sviluppo di beni immateriali agevolabili (software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli registrati); il beneficio è subordinato all'esercizio dell'opzione quinquennale, alla predisposizione di idonea documentazione e all'effettivo svolgimento di attività di R&S nel territorio dello Stato».
Il Patent Box italiano ha conosciuto due fasi distinte. La disciplina originaria (L. 190/2014) prevedeva la detassazione parziale dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, secondo un approccio cosiddetto back-end (incentivo sui ricavi). Tale impostazione era stata oggetto di rilievi in sede OCSE-BEPS, in particolare per l'estensione a marchi e know-how, ritenuti non conformi al nexus approach. Il D.L. 146/2021 ha radicalmente rivisto il regime, introducendo un meccanismo di super-deduzione (110 per cento) dei costi di R&S sostenuti per i beni immateriali agevolabili (approccio front-end), in linea con le raccomandazioni internazionali.
Il perimetro dei beni agevolabili è stato ridefinito secondo criteri restrittivi: software protetti da copyright (con esclusione di software non originale o non protetto); brevetti industriali concessi (esclusi i brevetti meramente depositati o pendenti); disegni e modelli giuridicamente tutelati. È ammessa l'agevolazione anche per due o più beni immateriali funzionalmente legati, a condizione che concorrano alla realizzazione del medesimo prodotto, processo o servizio. Sono esclusi i marchi d'impresa e il know-how non brevettato, in linea con i requisiti BEPS.
Il beneficio consiste nella maggiorazione del 110 per cento dei costi di R&S sostenuti per la creazione, lo sviluppo, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento dei beni agevolabili. Concretamente, ai fini IRES e IRAP, i costi sono dedotti per un importo pari al 210 per cento di quanto effettivamente sostenuto. La maggiorazione si applica anche ai costi pregressi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti, in caso di ottenimento del diritto di privativa nel periodo d'imposta dell'opzione (cosiddetto recapture).
Il regime richiede l'esercizio di un'opzione quinquennale, irrevocabile e rinnovabile. L'opzione è esercitata in dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta cui si riferisce, con efficacia retroattiva al 1° gennaio del periodo. Il contribuente che intenda accedere al regime deve effettuare una valutazione preventiva della convenienza, considerando: il volume dei costi di R&S agevolabili, la disponibilità di redditi su cui scaricare la deduzione (la maggiorazione genera deduzione che può eccedere il reddito imponibile, con riporto delle perdite secondo le regole generali), la complessità della documentazione richiesta.
Un aspetto cruciale del regime è la predisposizione del cosiddetto set documentale, che attesta la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione e la correttezza dei calcoli effettuati. La documentazione deve includere: descrizione dei beni immateriali agevolabili e dei diritti di privativa; descrizione delle attività di R&S svolte; rendicontazione dei costi sostenuti, con allocazione tra costi qualificati e non qualificati; metodologia di calcolo della maggiorazione; coerenza con la documentazione contabile e fiscale. La predisposizione del set documentale entro i termini previsti consente di attivare il regime di penalty protection: in caso di rettifica della maggiorazione, le sanzioni amministrative e penali sono escluse o significativamente ridotte.
L'art. 6 individua un elenco delle attività di R&S agevolabili, in coerenza con il Manuale di Frascati OCSE: ricerca fondamentale, ricerca applicata, sviluppo sperimentale, ideazione e realizzazione di software protetto da copyright, attività di tutela legale dei diritti, attività di mantenimento e adeguamento normativo. Sono escluse le attività di mera produzione, le attività ordinarie di gestione e le attività che non presentino caratteri di novità o di originalità. La verifica del carattere di R&S è particolarmente delicata e ha generato significativo contenzioso nei regimi precedenti.
Un requisito essenziale è che le attività di R&S siano svolte nel territorio dello Stato. Sono ammissibili le attività svolte direttamente dal contribuente o tramite contratti con Università, enti di ricerca pubblici, organismi di ricerca privati indipendenti, o tramite operazioni intercompany con società del gruppo, purché nel rispetto delle condizioni di mercato (transfer pricing). L'esternalizzazione a soggetti esteri richiede particolare attenzione per la dimostrazione della congruità dei costi e dell'effettiva localizzazione delle attività.
La fruizione del Patent Box è alternativa, sui medesimi costi, all'utilizzo del credito d'imposta per attività di R&S di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013 e successive modifiche. Il contribuente deve scegliere tra i due strumenti, valutando i benefici economici complessivi. La scelta è generalmente favorevole al Patent Box per i contribuenti con elevata redditività e significativi diritti di privativa; più favorevole il credito d'imposta per le PMI con limitata redditività e attività di R&S meno strutturata.
L'attività di controllo sul Patent Box è centralizzata presso strutture specializzate dell'Agenzia delle Entrate. I controlli verificano: la sussistenza dei diritti di privativa; la corretta qualificazione delle attività come R&S; la corretta determinazione dei costi qualificati; la coerenza della documentazione. Il contenzioso, ancora limitato data la recente introduzione del regime, ha riguardato principalmente la qualificazione delle attività come R&S e l'estensione del concetto di software agevolabile.
Il nuovo Patent Box rappresenta uno strumento centrale di politica fiscale a sostegno dell'innovazione, con l'obiettivo di mantenere e attrarre attività di R&S sul territorio italiano. Il regime, conforme agli standard OCSE-BEPS, si integra con altri strumenti agevolativi quali il credito d'imposta R&S, il piano Transizione 4.0/5.0 e gli incentivi per le start-up innovative. La gestione corretta richiede competenze tecniche specifiche e una stretta collaborazione tra funzioni tecnico-scientifiche, amministrative e fiscali dell'impresa.