Provv. Direttore AdE prot. n. 19273/2024 - «Sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) applicabili per il periodo d'imposta 2023, con definizione delle modalità di calcolo del punteggio (da 1 a 10) e del regime premiale connesso al raggiungimento di soglie di affidabilità; il punteggio pari o superiore a 8 dà accesso all'esclusione dagli accertamenti sintetici e analitico-induttivi, alla riduzione di un anno dei termini di accertamento e ad altri benefici tassativamente indicati».
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), introdotti dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017, hanno sostituito i precedenti studi di settore con una logica radicalmente diversa: non più strumenti di accertamento presuntivo (con la fissazione di ricavi presunti), ma strumenti di valutazione del grado di affidabilità del contribuente, con accesso a un regime premiale crescente. La filosofia sottesa è di passare da un sistema sanzionatorio a un sistema incentivante, premiando i contribuenti che mostrano comportamenti coerenti con i parametri economici del settore.
Gli ISA sono articolati per categorie economiche (commercio, manifattura, servizi, professionisti, ecc.) e per singole attività economiche secondo i codici ATECO. Per ciascuna attività, l'ISA è composto da indicatori elementari (calcolati sulla base di dati di bilancio: ricavi, costi, valore aggiunto, reddito) e da indicatori di anomalia (gestione magazzino, durata media dei crediti, redditività rispetto ai parametri settoriali). Ciascun indicatore produce un punteggio parziale; la media ponderata genera il punteggio sintetico finale, espresso su una scala da 1 a 10.
Il regime premiale articola i benefici in funzione del punteggio raggiunto. Per il punteggio pari o superiore a 8: esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici dell'art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973; esclusione dagli accertamenti sintetici dell'art. 38 quando il maggior reddito accertabile non superi di oltre un terzo il reddito dichiarato; riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA; esonero dal visto di conformità per compensazioni di crediti d'imposta superiori a 5.000 euro annui (entro determinati limiti); esonero dalla garanzia per il rimborso di crediti IVA fino a determinate soglie. Per il punteggio pari o superiore a 9 si aggiunge l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo.
L'applicazione degli ISA è esclusa in talune ipotesi tassative: inizio o cessazione dell'attività nel periodo d'imposta; periodi di non normale svolgimento dell'attività (riconducibili a eventi straordinari quali ristrutturazione aziendale, eventi calamitosi, fasi di liquidazione); ricavi o compensi superiori a determinate soglie (oltre 5.164.569 euro); contribuenti in regimi speciali (forfetario, minimi residuali). Le cause di esclusione vanno indicate nel modello ISA e comportano l'impossibilità di accedere al regime premiale, ma non determinano automaticamente l'attivazione di controlli.
Il punteggio ISA è calcolato sulla base dei dati comunicati dal contribuente con il modello ISA, allegato alla dichiarazione dei redditi. Il software dell'Agenzia delle Entrate restituisce il punteggio in tempo reale. Il contribuente può migliorare il proprio punteggio attraverso il versamento di un'integrazione (cosiddetta integrazione spontanea), che comporta l'aumento dei ricavi dichiarati e il versamento delle relative imposte, fino al raggiungimento della soglia desiderata. La scelta di integrare richiede un'analisi costi/benefici tra il costo dell'integrazione e i benefici premiali.
Gli ISA sono oggetto di aggiornamenti periodici per riflettere l'evoluzione dei settori economici. La Commissione degli Esperti, composta da rappresentanti dell'amministrazione e delle associazioni di categoria, valuta le proposte di modifica e formula pareri vincolanti. L'evoluzione del modello ha visto, negli ultimi anni, l'introduzione di correttivi straordinari per il periodo della pandemia COVID-19 (anni d'imposta 2020 e 2021) e per i settori colpiti dalle crisi energetiche.
Il regime ISA non sostituisce gli accertamenti ordinari, ma ne riduce la probabilità per i contribuenti con punteggio elevato. L'amministrazione mantiene il potere di accertamento per le materie escluse dal regime premiale (ad esempio, redditi non rappresentati negli indicatori) e per le ipotesi di evidente non veridicità dei dati comunicati. La giurisprudenza ha consolidato il principio che gli ISA non costituiscono un automatismo accertativo: il punteggio basso non legittima da solo la rettifica, ma può fondare l'attivazione di controlli più approfonditi.
La gestione degli ISA richiede al professionista un'attenta attività di pianificazione e di consulenza. La predisposizione del modello con cura, la verifica preventiva del punteggio, l'eventuale ricorso all'integrazione spontanea, la valutazione delle cause di esclusione sono attività che incidono sulla posizione fiscale del cliente. La conoscenza degli indicatori specifici dell'attività esercitata consente di individuare aree di miglioramento gestionale che riflettono benefici sia fiscali che operativi.
Gli ISA rappresentano un'evoluzione significativa del rapporto fisco-contribuente, in linea con la filosofia della cooperative compliance. Il regime premiale incentiva la trasparenza e la coerenza dei dati dichiarati, mentre lascia all'amministrazione gli strumenti accertativi per i casi di evidente inosservanza. L'esperienza applicativa, ormai consolidata, mostra una significativa adesione dei contribuenti, con punteggi medi in costante miglioramento. Le future evoluzioni potrebbero integrare gli ISA con strumenti di intelligenza artificiale per affinare il calcolo del rischio fiscale e personalizzare ulteriormente il regime premiale.