Agenzia delle Entrate IVAAccertamento e riscossione Provv. Direttore AdE n. 89757/2018 e successive modifiche - 30/04/2018

Provv. Direttore AdE n. 89757/2018 - «Sono definite le regole tecniche per l'emissione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI); il provvedimento disciplina il formato XML obbligatorio, i canali di trasmissione (PEC, web service, SFTP), il regime delle ricevute di scarto e consegna e le specifiche tecniche per la conservazione a norma».

Approfondimento

Provvedimento AdE n. 89757/2018: la fatturazione elettronica B2B/B2C

Il quadro normativo di riferimento

L'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per le operazioni tra soggetti IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia è stato introdotto dall'art. 1, commi 909-928, della L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) e attuato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018. La disciplina sostituisce, per la generalità delle operazioni interne, la fatturazione cartacea, imponendo l'utilizzo del formato XML conforme alle specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia e la trasmissione esclusiva attraverso il Sistema di Interscambio.

Il Sistema di Interscambio (SdI)

Il SdI è la piattaforma telematica gestita dall'Agenzia delle Entrate attraverso la società Sogei. Riceve le fatture trasmesse dai cedenti/prestatori (o dai loro intermediari), effettua i controlli formali sul tracciato XML e sull'esistenza del cessionario/committente, e provvede al recapito al destinatario tramite codice destinatario o PEC. Il sistema rilascia ricevute di consegna (con valore di prova della trasmissione) o di scarto (con codice errore specifico). La fattura non transitata correttamente per il SdI si considera non emessa ai fini fiscali.

Il tracciato XML e i tipi documento

Il provvedimento ha definito un tracciato XML normalizzato (FatturaPA o FPR12 per il B2B/B2C) che impone una struttura rigorosa dei dati: anagrafiche cedente/cessionario, dettaglio righe, aliquote IVA, modalità di pagamento. La gestione di fattispecie particolari avviene attraverso codici di tipo documento (TD01 fattura ordinaria, TD04 nota di credito, TD16-TD28 per integrazioni e autofatture in reverse charge, TD17 e TD18 per servizi e beni intra-UE, TD19 per acquisti da fornitori UE in deposito IVA). La corretta scelta del tipo documento è essenziale per la corrispondenza tra registrazione contabile e flusso telematico.

L'estensione ai forfetari e le operazioni transfrontaliere

L'obbligo, inizialmente escluso per i contribuenti in regime forfetario, è stato esteso dal D.L. 36/2022 in due fasi: dal 1° luglio 2022 per i forfetari con ricavi superiori a 25.000 euro, dal 1° gennaio 2024 per tutti i forfetari, salvo i medici tenuti all'invio al Sistema Tessera Sanitaria. Per le operazioni transfrontaliere, il provvedimento ha sostituito l'esterometro con la fatturazione elettronica obbligatoria utilizzando il codice destinatario convenzionale XXXXXXX, con termini di trasmissione differenziati rispetto al B2B interno (dodici giorni dall'emissione per gli attivi, quindici dalla ricezione per i passivi).

La conservazione a norma

Le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente per dieci anni in modalità conforme al D.Lgs. 82/2005 (CAD) e ai DPCM attuativi. L'Agenzia delle Entrate offre un servizio gratuito di conservazione, alternativo a soluzioni di operatori privati certificati. La conservazione deve garantire integrità, autenticità, leggibilità e reperibilità del documento, ed è oggetto di processi di chiusura periodica con apposizione di firma digitale e marca temporale.

Profili sanzionatori e di compliance

La violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica (mancato ricorso al SdI, emissione in formato non conforme, omessa trasmissione) è sanzionata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 con la sanzione tipica per omessa fatturazione (dal 90% al 180% dell'IVA non documentata, con minimo di 500 euro per operazione). Le sanzioni sono significativamente ridotte in caso di ravvedimento operoso e in presenza di violazioni puramente formali. I controlli automatizzati dell'Agenzia incrociano i dati delle fatture trasmesse con le dichiarazioni periodiche IVA (LIPE) e annuali, generando comunicazioni di anomalia accessibili nel cassetto fiscale.

Inquadramento sistematico

La fatturazione elettronica obbligatoria rappresenta uno dei più significativi interventi di digitalizzazione del sistema tributario italiano. Ha consentito un incremento della tracciabilità delle operazioni, una significativa riduzione dell'IVA evasa nel comparto interno e l'introduzione di servizi automatizzati a favore del contribuente (precompilazione delle dichiarazioni IVA, registri precompilati, bozze di dichiarazione annuale). Il provvedimento, costantemente aggiornato, è una fonte tecnica imprescindibile per professionisti e operatori del software gestionale.

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